La navigazione da diporto
La legge 50 dell’11 febbraio 1971, definisce la navigazione da diporto "quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro". In relazione all’attività lucrativa il legislatore, ha rivisto i principi stabiliti tenuto conto che sull’impiego del naviglio da diporto era sorto un vero e proprio mercato, senza regole, con riflessi economici non indifferenti anche per il turismo. Ai fini della predetta legge sulla nautica da diporto, 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
Unità ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
Nave ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a 24 metri
Imbarcazione ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a metri 10 e non superiore a 24
Natante ogni unità da diporto avente lunghezza non superiore a metri 10 indipendentemente dal tipo di propulsione.